PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti fra cooperative, partiti politici e amministrazioni locali, con il compito di accertare:

          a) se la sistematica connessione di alcuni partiti politici con le cooperative abbia determinato, a favore delle medesime, specie in alcune regioni, la costituzione di posizioni dominanti o altri fenomeni di distorsione del mercato a danno soprattutto delle piccole imprese;

          b) le forme e l'estensione di eventuali fenomeni di finanziamento illecito dei partiti politici da parte di cooperative;

          c) se e in quale misura gli eventuali episodi illeciti, di cui alla lettera b), abbiano prodotto un arricchimento di persone fisiche, giuridiche o gruppi di persone ovvero siano stati posti in essere per sostenere i cosiddetti «costi della politica»;

          d) l'esistenza e la forza di eventuali rapporti di condizionamento reciproco tra le cooperative e i responsabili politici di partiti, con particolare riferimento al conferimento di incarichi nelle cooperative a esponenti politici e amministratori pubblici anche se cessati dalla carica ricoperta;

          e) se si siano verificati, nell'affidamento di lavori pubblici alle cooperative, fenomeni di distorsione del mercato o abusi di posizioni dominanti in capo alle cooperative;

          f) se lo sviluppo del fenomeno dei rapporti sistematici tra cooperative e partiti politici abbia avuto effetti diversi nelle distinte aree geografiche del Paese;

          g) se le indagini della magistratura in materia di finanziamenti illeciti ai partiti abbiano interessato in modo uniforme il

 

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territorio nazionale o se si siano concentrati solo in alcune aree geografiche del Paese.

Art. 2.

      1. Entro un anno dalla data della sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento una relazione conclusiva sulle attività di indagine da essa svolte ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari stessi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire qualsiasi documento ritenga utile per lo svolgimento della sua attività di indagine.
      3. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      4. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto d'ufficio.
      5. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto

 

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di esperti e di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti di cui sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.